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comunicazione

IMU ANNO 2017
Si ricorda che il prossimo 18 Dicembre scadrà il termine per il versamento dell'acconto anno 2017 dell’IMU.
Le aliquote approvate per l’anno 2017 sono invariate rispetto al 2016.
In fondo alla presente pagina è disponibile un simulatore per il calcolo e la stampa del Modello F24.
L’ufficio tributi, durante l’orario di sportello, presentandosi con gli estremi catastali aggiornati e/o gli atti di rogito, eseguirà il calcolo IMU e TASI 2017 e la stampa del modello F24 per il pagamento.
NESSUNA NOVITA' NELL'ANNO 2017 RISPETTO ALL'ANNO 2016
L’IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) a determinate condizione:
* venga registrato il contratto di comodato presso l’Agenzia delle Entrate,
* l’immobile concesso in uso gratuito non sia di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9),
* comodante e comodatario devono essere residenti entrambi nello stesso Comune,
* il comodante oltre all’immobile concesso in uso gratuito, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale,
* il comodante non deve possedere altri immobili in Italia.
L’IMU è ridotta del 25%, quindi si versa il 75% del dovuto, in caso di immobili che vengono locati con contratto di affitto a canone concordato
Lo sconto sull'imposta IMU viene applicato solo ed esclusivamente se lo scopo della locazione è l’uso abitativo.
Di seguito informativa dettagliata SULL' IMU 2017.
IMU (Imposta municipale propria) | |
CHI PAGA | Il proprietario dell’immobile concesso in comodato di uso gratuito. |
REQUISITI | Il comodato di uso gratuito riguarda esclusivamente la concessione dell’immobile tra genitori / figli (e non altri rapporti di parentela). Il comodato, redatto sia in forma scritta che verbale, deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione non è retroattiva (es. registrazione 20 marzo, calcolo Imu con riduzione per 9 mesi. I primi 3 mesi sono da pagare per intero). Chi riceve l’immobile in comodato deve utilizzare il fabbricato come propria “abitazione principale” (quindi essere residente e dimorare abitualmente). Il comodante (chi “cede” l’immobile) deve essere residente nello stesso Comune: quindi il genitore ed il figlio devono risiedere entrambi in GUARDAMIGLIO. Il comodante non deve essere proprietario di altri immobili AD USO ABITATIVO in Italia, ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) situate comunque nel Comune di GUARDAMIGLIO. Il beneficio non riguarda i fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9 (c.d.abitazioni di lusso). |
BASE IMPONIBILE
| Rendita catastale dell’immobile, rivalutata e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dall’art.13 del D.L. 201/2011 (nulla cambia rispetto al 2015): la base imponibile così ottenuta è da ridurre del 50%. |
ALIQUOTA APPLICATA | E’ stata deliberata dal Consiglio Comunale, con delibera di C.C. n. 13 del 31/03/2017
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VERSAMENTO | Prima rata 16 giugno 2017 Seconda rata 16 dicembre 2017 OPPURE rata unica entro 16 giugno 2016 tramite modello F24, pagabile presso qualsiasi sportello bancario o postale. |
DICHIARAZIONE | Deve essere presentata dichiarazione Imu, entro il termine del 30 giugno 2018 |
PRECISAZIONE | Nel caso di acquisizione di immobili ad uso abitativo SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, anche in quote, rimane a carico del comodante l’onere della puntuale comunicazione all’ufficio tributi. |